IL TRIBUNALE All'udienza del 18 aprile 2000, pronuncia la seguente ordinanza nel procedimento n. 61/97/16 contro Roberta Rollandi, Giuseppe Caputi, Giovanni Ferrari e Cristian Cidale, imputati dei reati ascritti come nel decreto del g.u.p. del tribunale di La Spezia del 13 marzo 1996; Premesso che: all'odierna udienza i difensori degli imputati hanno sollevato la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 513, comma 2, c.p.p., con riferimento all'art. 111 Cost., nella parte in cui prevede che, qualora il dichiarante rifiuti o ometta, in tutto o in parte, di rispondere sui fatti concernenti la responsabilita' di altri imputati, gia' oggetto delle sue precedenti dichiarazioni, in mancanza di accordo delle parti alla lettura, si applichi l'art. 500, commi 2-bis e 4, c.p.p., indipendentemente dal verificarsi di uno dei casi previsti dall'art. 111, quinto comma, Cost.; il p.m. non si e' opposto; O s s e r v a La questione sollevata dalla difesa e' rilevante nel presente giudizio, posto che non e' possibile definirlo senza aver previamente stabilito se il p.m. possa, non sussistendo il consenso delle parti, contestare a Polledri Massimiliano, persona esaminata ex art. 210, c.p.p., e che si e' avvalsa della facolta' di non rispondere alle domande, il contenuto del verbale dell'interrogatorio reso il 30 marzo 1995 al p.m. del tribunale della Spezia, nel quale aveva reso dichiarazioni attinenti ai fatti per cui si procede. Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 578/2000). 00C1044